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Circolare numero 10 del 27-1-2005.htm

  
Sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002). Variazione della misura percentuale del beneficio.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27 Gennaio 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  10

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002). Variazione della misura percentuale del beneficio.

 

SOMMARIO:

Modalità operative per la fruizione dello sgravio, per gli anni 2004 e 2005, a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio.

 

 

Premessa.

L’art. 21, c. 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (allegato 1) riconosce, per gli anni dal 2003 al 2005, uno sgravio contributivo nella misura del 25% (1) alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

L’art. 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (allegato 2) ha successivamente previsto che “i benefici… possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha di recente comunicato all’Istituto (2) che, in applicazione di tale ultima disposizione, risulta possibile corrispondere, per gli anni 2004 e 2005, una percentuale di sgravio degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali nella misura del 50% anziché del 25%.

 

Rinviando integralmente alle disposizioni già fornite con le precedenti circolari (3) per ogni diverso aspetto (ad es., navi rientranti nello sgravio, lavoratori interessati dallo stesso, codifica delle aziende), con la presente circolare si forniscono esclusivamente le disposizioni per l’effettiva fruizione dello sgravio da parte delle imprese nella nuova misura del 50%.

 

1. Modalità operative.

Per le operazioni di conguaglio dell’agevolazione contributiva in oggetto, i datori di lavoro opereranno come segue:

-         esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del modello DM10/2, secondo le modalità comuni (4);

-         calcoleranno mensilmente l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante, pari al 50% della contribuzione (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), e lo esporranno nel quadro “D” del mod. DM10/2 con il già previsto codice “C930”, avente il significato di “sgravio cabot. ex art. 21 L.289/2002”.

 

Ai fini, inoltre, del recupero delle somme spettanti a titolo di maggior sgravio, i datori di lavoro:

-         determineranno la differenza tra l’ammontare dello sgravio già fruito - a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2004” - e quello spettante secondo la nuova misura;

-         indicheranno tale importo nel quadro “D” del modello DM10/2 con il codice “C931”, avente il significato di “arr. sgravio cabot. ex art. art. 21 L.289/2002”.

Tale operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993).

 

1.1. Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Si ricorda che l’eventuale credito maturato potrà essere recuperato dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure:

1) Compensazione su modello F24, nel limite massimo di €. 516.456,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall’art. 34 della legge n. 388/2000.

2) Richiesta di rimborso del credito (o dell'eccedenza dello stesso) alla competente Sede dell’Istituto.

3) Richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopracitato limite complessivo, a partire dalla denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.

 

 

 

Il direttore generale

Crecco

 

 

 

 

(1) La norma citata opera attraverso l’estensione dei benefici - di cui peraltro fissa una diversa misura - previsti dall'articolo 6, c. 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Tale ultima disposizione recita:

Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale di cui all’art. 1 (della stessa legge n. 30/1998), nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge”.

(2) Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno - prot. N01289 del 21 dicembre 2004. Con detta nota il Ministero comunica anche che la facoltà prevista dall’art. 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172 “ha ricevuto il prescritto assenso comunitario”.

(3) In particolare, si veda la circolare n. 150 del 13 settembre 2002, la circolare n. 48 del 10 marzo 2003, la circolare n. 75 del 10 aprile 2003.

(4) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)

(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Suppl. Ord. n. 240)

STRALCIO

 

Art. 21, comma 10

I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.


Allegato 2

Legge 8 luglio 2003, n. 172

(Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003)

STRALCIO

 

Art. 14

(Sgravi contributivi)

1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.